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ASSOCIAZIONE ITALIANA CASTORINI STATUTO Il testo integrale di questo STATUTO è quello approvato all’unanimità nell’Assemblea ordinaria di ORBASSANO (TO) il 3 ottobre 1998. Ad uso interno ed esclusivo dell’Associazione
PRINCIPI E NORME COSTITUTIVEArt. 1 La ASSOCIAZIONE ITALIANA CASTORINI (indicata in seguito con la sigla A.I.C.) è un’associazione liberamente promossa da educatori scout che, facendo riferimento ai principi ed alle intuizioni educative di Baden Powell adattate alla realtà italiana di oggi e concretizzate in una metodologia sperimentale, si propone di contribuire alla formazione di bambine e bambini dai 5 ai 7 anni, con particolare attenzione alla situazione psicologica ed evolutiva di questa fascia di età (denominata «piccola adolescenza»). L’A.I.C. non ha fini di lucro. La sede è stabilita presso l'indirizzo del Responsabile Nazionale in carica pro-tempore.1 Art. 2 L. A.I.C., per sua scelta, non si pone come alternativa delle Associazioni scout esistenti, ma a loro servizio in vista della sperimentazione e dello sviluppo del Castorismo in Italia auspicando un futuro accoglimento della Branca dei Castorini da parte delle suddette Associazioni. Per questo, non richiede per ora riconoscimento ufficiale allo Scoutismo internazionale, ma si sente ugualmente parte della fratellanza scout mondiale, poiché i suoi riferimenti sostanziali sono la Legge e la Promessa, lo Stile e la Spiritualità Scout (Cfr. l’art. 38). Nel pieno e formale rispetto della reciproca autonomia prevista dall’art. 39, riconosce come suoi gli ideali ed i fini esplicitati nello Statuto e nel Patto Associativo dell’A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), considerandoli riferimento primario sia per quanto riguarda la continuazione del cammino scout dei suoi bambini e bambine, che per la possibilità dello sviluppo del Castorismo verso una sua integrazione piena ed ufficiale nel cammino scout. Art. 3 Il Castorismo deve considerarsi come un tratto del cammino che ogni persona compie verso la maturità. Il Castorismo deve perciò essere pensato, proposto ed inserito in un Progetto Educativo Scout che accompagni lungo tutto il periodo dell’età evolutiva. Pertanto pur avendo completezza e validità in se stesso anche nel caso che i bambini non continuassero ulteriormente il cammino scout, è particolarmente studiato in previsione del suo naturale proseguimento nelle Branche successive, in particolare in quella immediatamente seguente (8-11/12 anni), denominata nell'A.G.E.S.C.I. «Lupetti e Coccinelle». Art. 4 L'A.I.C. promuove la conoscenza e la diffusione del Castorismo ad ogni livello. Per tale motivo è disponibile alla collaborazione attiva con altre associazioni scout riconosciute che intendessero, sotto una qualche forma, iniziare tale cammino, secondo le modalità espresse nell’art. 41. Art. 5 L'A.I.C., conscia dell’importanza di un efficace intervento educativo nell’arco dell’età considerata e del fatto che tale attenzione sia ancora troppo scarsa nella realtà italiana, si pone al servizio della crescita armonica e globale di bambine e bambini anche in una dimensione più ampia. L’A.I.C. è’ disponibile, pertanto, a collaborare con altre agenzie educative (scuola, associazioni giovanili e/o educative, ecc.; non escluse associazioni scout non ufficiali) che intendano, nel rispetto della loro peculiarità, iniziare un cammino educativo specifico per le bambine e i bambini dai 5 ai 7 anni. Tali collaborazioni sono regolate dall’art. 42. Art. 6 L’A.I.C. crede nell’importanza della collaborazione educativa nel territorio fra le diverse agenzie educative; ritiene fondamentale il faticoso ma in eludibile «Lavoro di rete». Fonda l’evolversi della sua sintesi metodologica sul confronto e dialogo con le Associazioni Scout che negli altri paesi hanno adottato la Branca dei «meno 8 anni» come ufficiale o sperimentale. Ritiene altresì fondamentale il dibattito e l’elaborazione pedagogica che si costruisce durante i seminari e gli incontri inter-associativi, nazionali e/o internazionali e si fa premura di parteciparvi attivamente e positivamente. Art. 7 Membri dell'Associazione sono:
L'appartenenza all'A.I.C. è condizionata dal riconoscimento da parte dell'Esecutivo Nazionale (Cfr. art. 30) e conseguente versamento della quota associativa annuale, nelle forme stabilite dall'Assemblea (Cfr. art. 26), con l'eccezione prevista dall'art. 16. L'Appartenere all’A.I.C. vincola le Colonie ed i singoli membri al rispetto di tutti gli impegni previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione; d’altro canto assicura i diritti associativi, ideali e concreti (compresi quelli organizzativi e assicurativi) garantiti dalla stessa. La qualifica di membro decade automaticamente: - qualora non venga rinnovata l'adesione tramite versamento della quota annuale - nel caso che l'Esecutivo Nazionale, per chiari e gravi motivi riguardanti i principi ed il metodo o la fedeltà agli impegni associativi, ritiri il riconoscimento ai singoli membri o all'intera Colonia, tramite provvedimento ufficiale notificato formalmente. Art. 8 comma A Le condizioni per ottenere lo status di "Colonia riconosciuta", che garantisce il pieno inserimento nell'A.I.C., sono: l°) L'impegno della Comunità Capi di un Gruppo scout riconosciuto dall'A.G.E.S.C.I. di gestire, con garanzia di serietà e continuità, la sperimentazione del Castorismo, accollandosene la piena ed esclusiva responsabilità, senza coinvolgimento di nessun'altra struttura associativa scout ufficiale, nella chiara dimensione di "extra-associatività" - per quanto riguarda il Castorismo - nei confronti dello Scoutismo riconosciuto ( Cfr. artt. 12 e 38). 2°) L'inserimento del Castorismo nel Progetto Educativo del Gruppo con la conseguente assicurazione del passaggio in Branco/Cerchio dei bambini/e al termine della loro permanenza in Colonia. 3°) L'impegno alla continuità per un triennio - ovviamente rinnovabile - della sperimentazione. 4°) La delega formale nei riguardi di almeno un/una Capo, che corrisponda ai requisiti previsti nell'art. 10, e sia considerato/a l'effettivo/a rappresentante della Colonia nei riguardi dell'Associazione, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. 5°) L'adesione ai principi ed al metodo così come sono espressi nello Statuto e nelle Linee Metodologiche, con l'impegno di portare avanti lo studio e lo sviluppo di questa sperimentazione, col contributo dell'inventiva e della fantasia di tutti, ma nell'intesa formale che ogni cambiamento deve essere vagliato e deciso dall'Assemblea Nazionale prima di essere definitivamente adottato. 6°) La comunicazione all'Esecutivo Nazionale del proprio Progetto Educativo, del programma annuale, la relazione sui risultati conseguiti alla conclusione dell’anno e l'impegno a far circolare il materiale elaborato (sussidi, giochi, ecc.). 7°) L'impegno di non divulgare indiscriminatamente le Linee Metodologiche e tutto ciò che riguarda l'applicazione concreta del Castorismo, dovendo tale materiale essere comunicato, su decisione dell'Esecutivo Nazionale, solo ai Gruppi che, avendo i requisiti richiesti, garantiscono l'effettivo inizio di una sperimentazione coordinata dall'A.I.C., al fine di evitare tentativi "selvaggi" o comunque non coordinati e dispersivi.
comma B L'Esecutivo Nazionale può autorizzare, sotto sua diretta responsabilità e controllo, l'apertura o la continuazione di Colonie con lo status di «colonie autorizzate» che non possano ricevere o continuare ad avere un riconoscimento ufficiale, in quanto non in grado di essere inserite in un Progetto Educativo di un Gruppo (ad es. caso di Colonia già operante, il cui Gruppo Scout di riferimento chiuda o non possa più garantire l'inserimento organico della Colonia nel proprio Progetto Educativo; oppure caso di Capi scout di provata esperienza che desiderano aprire una Colonia in una zona dove non esistono Gruppi scout ). Si richiedono, comunque, le seguenti indispensabili garanzie: a) un serio progetto di sperimentazione almeno triennale, nell'accettazione piena dei principi, della metodologia e del regolamento dell'A.I.C., con particolare riferimento ai numeri 5° , 6° e 7° su esposti al comma A del presente articolo; b) la ricerca di contatti di collaborazione teorico-pratica con qualche Gruppo scout viciniore, per poter assicurare, nella misura del possibile, il passaggio in Branco/Cerchio dei/le bambini/e al termine della loro permanenza in Colonia; c) uno staff adeguato sia come numero che per età, che dimostri una sufficiente conoscenza teorica e pratica ed una convinta adesione sia riguardo ai principi che al metodo dello scoutismo, con le specificazioni contenute negli artt. 1 e 2 dello Statuto; e l'impegno formale, almeno dei Capi Colonia, nominati sotto diretta responsabilità dell'Esecutivo Nazionale, a frequentare regolarmente l'iter di Fo.Ca. previsto dall'A.I.C.. L'autorizzazione dell’Esecutivo Nazionale è annuale ed è rinnovabile. Può essere comunque revocata in qualsiasi momento qualora, a giudizio dell'Esecutivo Nazionale, non sussistano più le condizioni necessarie. Le Colonie "autorizzate" non si devono considerare rappresentative dell'A.I.C. all'esterno di essa. Tuttavia, nella vita associativa, godono di tutti i diritti e sono soggette a tutti i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento per le altre Colonie, per tutto il periodo che perdura l'autorizzazione.
comma C L'Esecutivo Nazionale, in una fase puramente iniziale, può permettere l'apertura sperimentale di una nuova Colonia con lo status di «colonia accettata», con tutte le deroghe ritenute opportune al presente articolo, ma secondo precise condizioni stabilite e da verificare puntualmente. Queste Colonie non sono ancora considerate come facenti formalmente parte dell'A.I.C. Tuttavia hanno diritto alla copertura assicurativa e i loro membri possono: - partecipare ai vari momenti associativi, sia pure in qualità di "esterni" e secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite; - usare i servizi associativi (Formazione Capi, giornali, ecc.). I responsabili di queste colonie, designati esplicitamente dall'Esecutivo Nazionale, non hanno ancora la qualifica di Capo Colonia, con tutto quello che tale condizione comporta. Lo status di "Colonia accettata" non è rinnovabile oltre il periodo stabilito inizialmente; qualora, trascorso tale periodo, la Colonia non raggiunga le condizioni per lo status di colonia "autorizzata", deve cessare le attività. Art. 9 I bambini e le bambine sono riconosciuti a tutti gli effetti come membri dell'Associazione in quanto "Castorini" sulla base degli elenchi nominativi comunicati ogni anno all'Esecutivo dalle Colonie ed accompagnati dalle relative quote associative. Art. 10 comma A L’adulto in servizio educativo (di cui all’art. 8 comma A/4°) viene riconosciuto come «Capo Colonia» con tutti i diritti e doveri che ne conseguono, per un triennio rinnovabile, in base ai seguenti requisiti: 1° - Brevetto di nomina a Capo, riconosciuto dallo Scoutismo mondiale (Wood Badges) o, in sua assenza, un'adeguata conoscenza del metodo scout e delle sua applicazioni nelle diverse fasce d'età, verificabile dalla Formazione Capi dell'A.I.C. secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite. 2° - Regolare censimento nella Comunità Capi responsabile della Colonia interessata per l’anno scout in corso. 3° - Adeguata preparazione metodologica sul metodo del Castorismo in base all’iter specifico di Formazione Capi previsto dall’Associazione, col conseguimento della nomina a «Capo Castorini». 4° - Partecipazione costante agli eventi associativi, e particolarmente all'Assemblea e al Congresso Nazionali. Per il riconoscimento della Colonia è sufficiente, un solo Capo Colonia, uomo o donna, coi requisiti di cui sopra. E’ auspicabile, comunque, la coppia per la conduzione della colonia.
comma B L'Esecutivo Nazionale può, in casi eccezionali e a suo esclusivo giudizio, dare l'incarico di Capo Colonia, per un tempo ed a condizioni definiti, anche ad altri membri adulti dell'Associazione che non fossero in regola con le condizioni suddette (ad es. per il completamento dell'iter formativo o nei casi previsti dall'art. 8 comma B, particolarmente per il punto 2° del comma precedente). Questi Capi Colonia: - hanno diritto di partecipazione a tutti gli eventi associativi previsti - fanno parte dell'Assemblea e del Congresso Nazionali - possono partecipare alle votazioni concernenti tutti gli aspetti riguardanti la vita associativa, eccezion fatta per l’eventuale votazione sugli articoli definiti caratterizzanti (artt.1, 2 e 43) ed altre decisioni legate ai contenuti di tali articoli (ad es. rapporti con l'A.G.E.S.C.I., uniforme per le Colonie legate a Gruppi A.G.E.S.C.I., ecc.); pertanto non partecipano a determinare il quorum. Non sono elettori né eleggibili come membri dell'Esecutivo Nazionale né come Coordinatori di Area. Possono essere eletti ad altri incarichi associativi di tipo operativo e tecnico e far parte di tutte le eventuali commissioni, équipe o pattuglie ai vari livelli. Art. 11 La Comunità Capi, interessata alla sperimentazione del Castorismo in collaborazione con l’A.I.C., deve assicurare, oltre il Capo di cui all'articolo precedente, uno staff adeguato alla gestione della Colonia. E' inoltre auspicabile che dello staff faccia parte un sacerdote o altra persona con preparazione specifica in campo catechistico. Lo staff deve rispecchiare nella sua composizione un'equilibrata presenza maschile e femminile. Possono essere considerati membri dello staff, a tutti gli effetti associativi (esclusa la possibilità di far parte dell'Assemblea, coi diritti/doveri che ne conseguono, che è riservata ai Capi Colonia di cui all'art. 10 (Cfr. art. 24): a) altri adulti censiti in Comunità Capi, anche se non hanno conseguito la nomina a Capo Castorini; b) adulti di provenienza extra-associativa. A tutti costoro si richiede un'adeguata formazione sul metodo del Castorismo secondo le direttive e le possibilità offerte dall'A.I.C. Art. 12 Resta inteso che il servizio svolto nell’A.I.C., sia dai Capi Colonia che da altri adulti censiti nell'A.G.E.S.C.l., è da considerarsi "extra-associativo" nei confronti dello Scoutismo ufficiale. Art. 13 I Rovers e le Scolte che, su designazione dei Capi competenti, fossero in servizio continuativo presso la Colonia, sono considerati per l'anno scout interessato membri dell'Associazione a tutti gli effetti, anche assicurativi, analogamente a quanto detto per i membri dello staff nell'art. 11. I Rovers e le Scolte che invece fossero nel cosiddetto "servizio rotativo" non sono considerati membri dell'Associazione e quindi svolgono il loro servizio sotto esclusiva responsabilità, anche assicurativa, dei Capi dai quali dipendono. Anche per tutti i Rovers e le Scolte in servizio si applica comunque quanto detto nell'articolo precedente. Art. 14 Su richiesta delle Comunità Capi interessate si possono considerare membri dell'Associazione anche:
Tali persone non possono ricoprire l'incarico di Capo Colonia. Art. 15 Il Capo Colonia, come disposto dall'art. 10, deve essere riconosciuto formalmente dall'Esecutivo Nazionale per un triennio rinnovabile. Le altre persone, delle quali si tratta negli artt. 11, 13 e 14, sono riconosciute come membri dell'Associazione per ogni singolo anno scout in base agli elenchi nominativi comunicati all'Esecutivo Nazionale ed accompagnati dalle relative quote associative. Art. 16 In deroga a quanto previsto dagli artt. 7 e 15, coloro che, a qualsiasi titolo, fossero già censiti nell'A.G.E.S.C.I., non sono tenuti a versare la quota associativa prescritta per l'anno scout interessato. ORGANISMI ASSOCIATIVI LA COLONIA Art. 17 L’organismo fondamentale riconosciuto dall’A.I.C. è la Colonia, cioè il gruppo di Castorini/e ed il relativo staff, costituita a norma del presente Statuto e che attua il Castorismo secondo le linee metodologiche previste dall’Associazione. Mentre, in base all'art. 8, la Comunità Capi del Gruppo scout è responsabile della sperimentazione del Castorismo da un punto di vista del progetto educativo, il Capo Colonia è l'unico responsabile diretto che rappresenta la Colonia in seno all'A.I.C. ed assume tutti i diritti e doveri connessi. L'A.I.C., per suo tramite, mantiene rapporti con la Comunità Capi e quindi col Gruppo scout interessato. Art. 18 La Colonia attua il Castorismo con un inserimento proficuo e profondo nel Progetto Educativo del Gruppo e nella realtà socio-ecclesiale in cui opera. Per questo si privilegia l'inserimento di bambini/e del proprio territorio. Nulla osta, tuttavia, che una Colonia accetti bambini/e provenienti da un ambito territoriale esterno a quello in cui opera, ove non ci siano altri Gruppi scout in grado di iniziare la sperimentazione in proprio. In questo caso, restando salvi i principi dell’art 3, lo staff della colonia s’impegna a contattare le Comunità Capi di quello stesso ambito territoriale, per assicurare la possibilità di continuazione del cammino scout nel Branco/Cerchio dei propri Castorini al termine della loro permanenza in Colonia. Comunque tutte le Colonie devono rimanere in un costante rapporto, anche fin dove è possibile a livello degli stessi Castorini, con tutta la realtà del Castorismo italiano. Si useranno quindi tutti i mezzi di comunicazione possibili per tenersi in contatto con le altre Colonie, compresi gli incontri comuni fra i Castorini. In particolare l'A.I.C. prevede incontri annuali fra Colonie, definiti come "Incontri di Primavera", in formule diverse e descritti nelle "Linee Metodologiche" al capitolo "Direttive e strumenti metodologici". La partecipazione a tali eventi è obbligatoria per tutte le Colonie. Art. 19 L'età dei Castorini (cfr art 1) è compresa dai 5 ai 7 anni compiuti. Casi eccezionali, che escano da tale arco di età, devono essere autorizzati esplicitamente dall'Esecutivo Nazionale. E' importante, affinché il rapporto sia autenticamente educativo, che, in base a quanto stabilito dal Regolamento, il numero dei Castorini di una colonia non sia eccessivo ed il numero dei componenti dello staff non sia inferiore al rapporto adulti/bambini ivi precisato. E' altrettanto importante che in colonia siano presenti (salvo casi eccezionali approvati dall'Esecutivo Nazionale) bambini dell'intero arco di età previsto con un adeguato equilibrio numerico dei tre anni. Per realizzare, inoltre, un autentico ambiente coeducativo, si deve tendere il più possibile ad un numero uguale di bambini e bambine. Art. 20 Le attività della Colonia, secondo le modalità concretamente stabilite dal Regolamento, consistono in:
L'AREA Art. 21 Il territorio nazionale è suddiviso in Aree geografiche. I confini di tale aeree sono definite dall'Assemblea Nazionale in base al numero di Colonie dislocate sul territorio. Art. 22 Almeno due volte all'anno viene convocata l'Assemblea di Area, della quale fanno parte tutti gli adulti associativi che vi operano. Questa Assemblea ha i seguenti compiti:
Art. 23 Il Coordinatore dell'Area (brevemente chiamato Co.D.A.) convoca e presiede l'Assemblea di Area e coordina l'operato delle Colonie nel territorio di sua competenza. Viene eletto dall'Assemblea di Area e resta in carica per tre anni rinnovabili. Requisiti per la sua eleggibilità sono la nomina a Capo Castorini e il censimento in Associazione. Suoi compiti specifici sono:
Il Co.D.A. relaziona direttamente e periodicamente con l'Esecutivo Nazionale e con gli altri Co.D.A. all’interno della Pattuglia il cui coordinatore è il Responsabile Nazionale. Egli, se lo ritiene opportuno, può avvalersi di un'équipe di collaboratori da lui nominata. L'ASSEMBLEA NAZIONALE Art. 24 Sono membri dell'Assemblea Nazionale, con diritto di elettorato attivo e passivo:
Art. 25 L'Assemblea, convocata e presieduta dal Responsabile Nazionale, di cui all'art.28, si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, ma può riunirsi in convocazione straordinaria dietro la richiesta di anche un solo membro di essa, valutata ed approvata dall'Esecutivo nazionale. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di 2/3 degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con l'eccezione prevista dall'art. 26. Per le modifiche allo "Statuto" ed alle "Linee Metodologiche" è necessaria la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, a parte quanto previsto dagli artt. 43 e 44. In caso che l'Assemblea, procedendo a votazione per le decisioni competenti, raggiunga un risultato di parità, è decisionale il voto del Responsabile Nazionale suddetto. L'Associazione privilegia il principio della partecipazione rispetto alla delega. E' tuttavia consentito delegare per scritto un'altra persona avente diritto di voto, esclusivamente nei seguenti casi di impedimento:
In ogni caso ciascun membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega. Art. 26 Sono compiti dell'Assemblea: - eleggere a scrutinio segreto i membri dell'Esecutivo Nazionale; - deliberare sulle modifiche allo Statuto ed alle Linee Metodologiche; - ratificare quanto deciso dal Congresso a norma dell'art. 33; - approvare il programma annuale dell'Associazione in tutti i suoi settori ed aspetti; - deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione; - stabilire la quota associativa, - definire le Aeree geografiche, come da art. 21. L'Assemblea può deliberare a scrutinio segreto la revoca dell'incarico di uno o più membri dell'Esecutivo Nazionale, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. Art. 27 Nei casi in cui lo ritenga necessario, l'Assemblea può eleggere a scrutinio segreto tra i suoi membri tre probiviri che collegialmente hanno il compito di: - dare interpretazione autentica dello "Statuto" e delle "Linee Metodologiche" e dirimere in ultima istanza le controversie non risolte (compiti che, altrimenti, sono di competenza del Responsabile Nazionale); - valutare e approvare la presentazione dei candidati agli incarichi associativi in base alla segnalazioni delle Colonie. I probiviri sono in carica per la durata dell'Assemblea nella quale sono stati eletti. L'ESECUTIVO NAZIONALE Art. 28 L'Esecutivo Nazionale è un organo collegiale composto da:
L'Esecutivo Nazionale designa al suo interno il Responsabile Nazionale, che, oltre a svolgere l'incarico specifico per cui è stato eletto, rappresenta legalmente l'Associazione e convoca e presiede lo stesso Esecutivo e l'Assemblea Nazionale. I suddetti incaricati, se lo ritengono opportuno, possono avvalersi di un'équipe di collaboratori da loro nominati. Art. 29 I membri dell'Esecutivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica per un triennio rinnovabile, a meno di revoca da parte dell'Assemblea stessa (Cfr. art. 26). Sono eleggibili tutti i Capi Colonia ed inoltre anche coloro che, non svolgendo attualmente tale incarico, abbiano tutti i requisiti richiesti dall'art. 10 comma A, con l'eventuale eccezione del punto 3° (censimento in una Comunità Capi), siano membri dell'Associazione a qualsiasi titolo e diano conferma dell'accettazione formale dell'incarico prima del termine dell'Assemblea. Art . 30 Compiti principali dell'Esecutivo Nazionale, oltre a quelli provenienti dai singoli incarichi di cui all'art. 28 ed a quanto stabilito nei vari articoli dello Statuto, sono i seguenti:
Art. 31 L'Esecutivo Nazionale, qualora lo ritenga opportuno, può nominare tra i membri adulti dell'Associazione (compresi quelli previsti dagli artt. 11 e 14):
Tali responsabili partecipano alle riunioni dell'Esecutivo nazionale ed all'Assemblea con diritto di parola, ma senza diritto di voto né di elettorato attivo o passivo, a meno che ovviamente lo possiedano ad altro titolo Art. 32 Tutto l'operato dell'Esecutivo Nazionale è appellabile da parte dei membri dell'Associazione all'Assemblea, che giudica, se lo ritiene opportuno, attraverso i probiviri di cui all'art. 27. IL CONGRESSO NAZIONALE Art. 33 Su convocazione dell'Esecutivo Nazionale, di norma ogni due anni si riunisce il Congresso Nazionale, composto da tutti i membri adulti dell'Associazione. Esso ha il compito di:
All'inizio dei suoi lavori elegge due presidenti che ne assumono collegialmente la direzione. FORMAZIONE CAPI Art. 34 L'Associazione prevede un iter di formazione, secondo le modalità specificate nel Regolamento, che si conclude con la nomina a "Capo Castorini" conferita dal Responsabile Nazionale. La nomina a Capo Castorini è necessaria per ricoprire l'incarico di Capo Colonia e gli incarichi associativi di membro dell'Esecutivo Nazionale e di Co.D.A. (Cfr. art. 10 con le eventuali deroghe ivi previste, e artt 23 e 29). Eventuali modificazioni del suddetto iter, che si rendessero necessarie in singoli casi, sono decise dall'Esecutivo Nazionale. La Formazione Capi provvede pure ad iniziative di formazione per i "formatori", allo scopo di preparare adeguatamente le persone degli staff che attuano gli eventi dell'iter. Art. 35 E’ competenza dell'Incaricato della Formazione Capi prevedere caso per caso, per coloro che non hanno il Brevetto Wood-Badge, le modalità per aiutare la conoscenza fondamentale dello scoutismo in forma sia teorica che pratica e/o per verificarne l'avvenuta acquisizione, come disposto dall’art 10. Art. 36 Saranno previste e organizzate anche iniziative di formazione permanente e aggiornamento, alle quali i Capi dovranno partecipare responsabilmente per impegno morale e anche, nei casi in cui l'Assemblea lo ritenesse opportuno, per obbligo formale come condizione per continuare il proprio servizio.
AMMINISTRAZIONE Art. 37 In conformità all'art. 1. tutti i servizi, svolti a qualsiasi livello, sono totalmente volontari e a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute, se ritenuti opportuni e in quanto stabiliti dall'organismo associativo competente. Tutte le iniziative e attività programmate devono prevedere l'opportuna copertura finanziaria (che avviene unicamente attraverso le quote associative, i contributi opportunamente stabiliti per i partecipanti alla singola attività ed eventuali libere donazioni da parte di terzi). In ogni caso il bilancio per ogni singola iniziativa deve sostanzialmente prevedersi in pareggio, senza cioè prevedere avanzi ingiustificati. Nessuna struttura associativa può possedere materiale o accumulare denaro se non nella misura strettamente finalizzata alle attività previste E' tuttavia opportuno e consigliabile che ogni struttura associativa (Colonie comprese), mantenendo un'adeguata amministrazione e prevedendo i futuri impegni ordinari e straordinari, provveda a procurarsi e a conservare debitamente il materiale necessario e pensi anche al necessario accantonamento finanziario. Della situazione patrimoniale e finanziaria si deve rendere annualmente conto all'Esecutivo Nazionale. Qualora tale struttura associativa dovesse cessare la sua attività, materiale e denaro restanti saranno consegnati alla struttura immediatamente superiore, la quale provvederà a conservali per un anno in vista dell'eventuale riapertura delle attività. Dopo tale periodo tale materiale e denaro saranno ridistribuiti all'interno dell'Associazione secondo le indicazioni che saranno date dall'Esecutivo Nazionale. Qualora l'intera Associazione dovesse terminare la sua attività e sciogliersi, tutto quanto posseduto a qualsiasi livello sarà devoluto o all'A.G.E.S.C.I. o a qualche altra associazione scout o educativa, o comunque a qualche scopo legato all'educazione dei bambini, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Assemblea finale che determinerà lo scioglimento dell'A.I.C. RAPPORTI CON LO SCOUTISMO UFFICIALE E CON ALTRE AGENZIE EDUCATIVE Art. 38 Come specificato nell'art. 2, l'A.I.C., pur impegnandosi a tutti i livelli perché il Castorismo entri ufficialmente a far parte dello Scoutismo italiano, accetta, in conformità alle norme W.O.S.M. e W.A.G.G.G.S., di non essere per ora formalmente riconosciuta dallo Scoutismo internazionale e si colloca perciò come iniziativa di carattere cosiddetto "extra-associativo" riguardo alle Associazioni scout ufficiali. Pertanto i membri dell'A.I.C. non sono da considerarsi formalmente aderenti al Movimento scout italiano e quindi a quello internazionale, eccettuato il caso degli adulti che siano anche regolarmente censiti in una delle Associazioni riconosciute. Tuttavia, essendo la promessa del Castorino (denominata "patto" nelle Linee Metodologiche) e la relativa Legge riconosciute da gran parte delle Associazioni degli altri Paesi come valide per essere considerati membri effettivi sotto tutti gli aspetti (anche nei confronti degli Organismi internazionali), l'A.I.C. ritiene che i Castorini dell'Associazione, dopo il pronunciamento della suddetta promessa dinanzi ad un Capo scout riconosciuto, siano da considerarsi da un punto di vista morale come appartenenti alla famiglia scout internazionale e possano quindi fregiarsi di simboli (come il fazzolettone) che indicano tale appartenenza ideale. Art. 39 In conformità all’articolo precedente, fermi restanti i principi enunciati nell’art. 2 ed i requisiti richiesti negli artt. 8 e 10, l’Associazione non ha legami formali di tipo «scout» con l’A.G.E.S.C.I. ed esercita il suo servizio senza diritti né doveri verso di essa. Ricerca, tuttavia, con essa un dialogo sincero ed una collaborazione leale e fattiva, che può esprimersi in intese ufficiali e formalizzate, anche nella prospettiva di un futuro riconoscimento del Castorismo da parte dell’A.G.E.S.C.I. stessa. Art 40 Rilevando la comune impostazione ideale e formativa, l’A.I.C. può riconoscere anche Colonie gestite da Comunità del M.A.S.C.I. (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), attuando, dove necessario, gli opportuni adattamenti degli artt. 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 17. In questo caso è condizione assolutamente necessaria che lo staff della Colonia assicuri una collaborazione stabile con qualche gruppo A.G.E.S.C.I. vicino, al fine di inserire il cammino dei castorini in un progetto educativo scout che ne garantisca la continuità. Tali Colonie e i loro rispettivi Capi saranno totalmente equiparati, con gli stessi diritti e doveri delle altre Colonie a Capi dell'Associazione.
Art. 41 In base all’art. 4, qualora altre Associazioni scout riconosciute diverse dall’A.G.E.S.C.I. o singoli Gruppi di esse desiderassero aprire delle Colonie Castori, l’A.I.C. è disponibile ad una collaborazione tecnico-metodologica a sostegno di tale iniziativa. Qualora si presentassero il desiderio e l’opportunità, e dopo un protocollo d’intesa sottoscritto dai competenti responsabili di dette Associazioni, tali Colonie possono essere anche integrate maggiormente nell’A.I.C. con lo status di «colonie aggregate». Queste Colonie possono fruire dell’assicurazione e di tutti i servizi forniti dall’A.I.C., Formazione Capi compresa. I loro membri, adulti e Castorini, possono partecipare a tutti gli eventi dell’Associazione, attuando un proficuo scambio di esperienze nella crescita comune. I loro Capi fanno parte dell'Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale; possono partecipare alle votazioni concernenti tutti gli aspetti riguardanti la vita associativa; ma non partecipano a quelle sugli articoli definiti caratterizzanti (artt.1, 2 e 43) ed altre decisioni legate ai contenuti di tali articoli (ad es. rapporti con l'A.G.E.S.C.I., uniforme per le Colonie legate a Gruppi A.G.E.S.C.I., ecc.) e quindi non sono conteggiati per determinarne il quorum. Non sono elettori né eleggibili come membri dell'Esecutivo Nazionale né come Co.D.A.; possono essere eletti ad altri incarichi associativi di tipo operativo e tecnico e far parte di tutte le eventuali commissioni, équipe o pattuglie ai vari livelli. Tutto ciò dovrà comunque avvenire nel massimo rispetto della specificità di tali Colonie, in riferimento alle caratteristiche delle rispettive Associazioni (uniforme compresa). Naturalmente, quando le Associazioni suddette aprissero formalmente la Branca Castorini, le Colonie in questione si staccherebbero dall’A.I.C. per far parte integrale della loro Associazione. L’A.I.C. (così come nel caso che qualche Associazione riconosciuta aprisse autonomamente di sua iniziativa tale quarta Branca) studierebbe coi responsabili di tali Associazioni le nuove forme di confronto e collaborazione, adeguate a questa situazione. Art. 42 In base all’art. 5, l’A.I.C. può attuare forme di collaborazione (e anche di parziale inserimento nella vita associativa, in analogia a quanto enunciato nel precedente articolo) anche nei riguardi di Colonie che si formassero nel seno di altre agenzie educative o di associazioni scout non riconosciute. L’Esecutivo Nazionale provvederà a formalizzare caso per caso le intese che specifichino le forme di tale collaborazione e inserimento. NORME FINALI Art . 43 Nel caso in cui l'A.G.E.S.C.I. manifesti l'intenzione di adottare il Castorismo come Branca, anche solo in forma di sua sperimentazione ufficiale, l'Esecutivo Nazionale, su mandato dell'Assemblea Nazionale, curerà i rapporti con la struttura A.G.E.S.C.I. corrispondente per definire le modalità ed i contenuti da proporre all'approvazione sia del Consiglio Generale A.G.E.S.C.I. che dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.C., per il definitivo inserimento del Castorismo nell'A.G.E.S.C.I. stessa. In seguito, l'Assemblea Nazionale, se verificherà (a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto) che siano state recepite e valorizzate le scelte essenziali ed irrinunciabili definite dai propri documenti associativi, considererà raggiunto lo scopo dell'A.I.C. e quindi la dichiarerà sciolta ipso facto. Gli eventuali altri membri e Colonie presenti in quel momento nell'A.I.C. in base agli artt. 40, 41 e 42 decideranno in piena libertà come collocarsi, rifondando, eventualmente, una nuova associazione analoga a quella sciolta. Art. 44 Gli artt. l, 2 e 43 sono considerati caratterizzanti e quindi non modificabili nella loro sostanza. Qualora l'Assemblea manifestasse, a maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto, la volontà di modifica sostanziale di uno di essi o dell'articolo presente, tale decisione sarebbe da considerarsi equivalente a quella dello scioglimento immediato dell'Associazione stessa.
1 L’attuale indirizzo è: Associazione Italiana Castorini c/o Aldo BERTINETTI - Via Sospello 159/28 - 10147 Torino |
